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ADEGUAMENTO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE DI BENE DEMANIALE MARITTIMO: QUANDO E’ ILLEGITTIMO?

La legge finanziaria per il 2007, commi 250-257 ha previsto, tra le misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, un aumento dei canoni, prevedendone l’adeguamento in base alla valenza turistica e quindi alla redditività delle singole aree, classificate in due categorie, ossia ad alta valenza turistica ovvero a normale valenza turistica.

La norma ha sostituito la precedente disciplina – peraltro mai applicata – di cui all’articolo 32, comma 23, del D.L. 269/2003 che prevedeva un aumento del 300% dei medesimi canoni.

La domanda, cui ha dovuto rispondere il Tribunale di Rimini in una causa di opposizione ex art.615 c.p.c. (ordinanza pubblicata il 10/02/2016; RG 5925/2015-1) proposta da una società di gestione di porto turistico avverso una cartella esattoriale con cui il Comune intimava il pagamento dei canoni relativi alla concessione demaniale aggiornati alle tariffe di cui alla finanziaria 2007, è “se sia o meno legittimo l’aggiornamento del canone della concessione di cui trattasi operato applicando le nuove tariffe introdotte dalla legge 27.12.2006, la quale, per quanto rileva in questa sede, ha sostituito il comma 3 dell’art.3 del D.L. 5.10.1993 n.400 prevedendo che ‘Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”, con la precisazione che al precedente comma 1 lettera b) si dispone che il canone sia determinato secondo tariffe al metro quadro graduate in base alla tipologia di area concessa in godimento. E’ ictu oculi evidente che una risposta affermativa alla domanda comporterebbe una aumento dei canoni tale da rendere assolutamente anti-economico il perseguimento dell’attività da parte delle società di gestione dei porti.

Il Tribunale di Rimini ha escluso la legittimità dell’applicazione di tale aumento dei canoni in considerazione del fatto che il contratto tra la società ed il Comune non aveva ad oggetto la concessione in godimento di bene demaniale marittimo ma “una concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un porto turistico, opera pubblica destinata a servizio pubblico di rilevanza economica”. Di conseguenza, “il corrispettivo non è determinato mediante applicazione di tariffe unitarie predeterminate ma in base a criteri che assicurino il perseguimento dell’equilibrio economico -finanziario degli investimenti del concessionario come previsto attualmente dall’art.143 del D.Lgs. n.163/2006”.

Pertanto, considerato che l’oggetto del contratto era quello di realizzare, mantenere e gestire un porto turistico, il godimento di porzioni di suolo adiacenti a specchi acquei era da considerarsi meramente strumentale al funzionamento del porto costituente interesse pubblico sotteso alla concessione che legittima -a fronte dell’assunzione del rischio economico imprenditoriale da parte del concessionario e dei costi di gestione del servizio- l’applicazione di una cifra fissa incompatibile con il meccanismo della tariffa unitaria a metro quadro.