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Attività di controllo e coordinamento: responsabilità della controllante

Tribunale di Milano ordinanza del 03/04/2015 reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it

La ricorrente -creditrice di una srl- agisce ex art.669 bis e ss e 671 c.p.c per ottenere il risarcimento del danno da lesione del proprio credito causato dalla controllante per abusivo esercizio di attività di controllo e coordinamento ex art.2497, I e II co. c.c. che avrebbe causato un depauperamento del patrimonio della controllata. Nel merito il ricorso è stato rigettato per carenza della prova della sussistenza del danno, tuttavia l’ordinanza risulta particolarmente interessante per le valutazioni in concreto rese sulla sussistenza e del controllo e della responsabilità degli amministratori.

Nel caso di specie la società controllata -oltre ad essere partecipata al 60% dalla controllante, con conseguente applicabilità della presunzione del controllo ai sensi dell’art.2947 sexies e 2359 I co. n.1 c.c.- era stata gestita dalla controllante sin dall’inizio come un “vero e proprio progetto imprenditoriale” di cui erano espressione le seguenti attività poste in essere dalla controllante in danno della controllata e dei creditori:

-il credito concesso dalla controllante alla controllata;

-la circostanza che il presidente del c.d.a. della controllante era componente del c.d.a. della controllata;

-acquisizione da parte della controllante della maggioranza assoluta del capitale sociale;

-cessione da parte della controllata alla controllante di ingentissimi crediti verso clienti nonché di un asset strategico produttivo a prezzo di liquidazione.

Questi elementi sono stati valutati dal Tribunale di Milano per verificare se nei fatti era presente un’attività di controllo e coordinamento attuata in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.

La soluzione cui giunge il Tribunale è positiva e, in particolare, si afferma che:

1. la valutazione di un asset può essere diversa a seconda che venga effettuata in un ottica di funzionamento aziendale o in un’ottica di liquidazione, tuttavia nella valutazione concreta non può prescindersi dalla verifica di quale sia l’effettiva situazione economica della cedente. La controllata, acquistando l’asset a prezzi di liquidazione, ha mutato “la composizione qualitativa del patrimonio della controllata“, a proprio esclusivo vantaggio ed in danno ai creditori;

2. la cessione dei crediti dalla controllata alla controllante (crediti per la maggior parte andati a buon fine) se da un lato non ha determinato un danno patrimoniale alla controllata perché si è estinto il maggior credito della controllante vantato in virtù dell’iniziale finanziamento, ha tuttavia “determinato certamente un danno finanziario che, privando la società (controllata n.d.r.) della necessaria liquidità in un momento di grave difficoltà, si è certamente ripercosso in termini di continuità aziendale“. Inoltre tale cessione del credito viola il disposto di cui all’art.2467 c.c. (finanziamenti soci) e si appalesa come una operazione in lesione della par condicio creditorum da rispettare in fase di liquidazione formale ma anche di qualsiasi ipotesi scioglimento della società.

Il Tribunale di Milano, nel ritenere che nel caso di specie vi fosse un’attività di controllo e coordinamento lesiva dei principi dei corretta gestione societarie ed imprenditoriale, ha affermato che di tali condotte devono essere chiamati a rispondere ex art.2497, II co. c.c. l’amministratore della controllante e l’amministratore della controllata.