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L’INVASIONE DELLE CAVALLETTE?

Le cavallette assalirono tutto il paese d’Egitto e vennero a posarsi in tutto il territorio d’Egitto. Fu una cosa molto grave: tante non ve n’erano mai state prima, né vi furono in seguito. Esse coprirono tutto il paese, così che il paese ne fu oscurato; divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d’albero che la grandine aveva risparmiato: nulla di verde rimase sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese di Egitto.” (Esodo 10, 14-15).

Il passaggio da ottava delle dieci piaghe d’Egitto a prelibatezza sugli scaffali dei negozi di delicatessen non è ancora compiuto, ma per le cavallette (e non solo per loro) si è aperta un’autostrada: il Regolamento UE 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativo ai nuovi alimenti.

Il Regolamento è, fra le fonti del diritto dell’Unione Europea, un atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art.228, comma 2, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

La normativa vera e propria è preceduta da ben 42 “considerando” che delineano il quadro generale in cui in Regolamento si colloca.

Il primo considerando spiega che le disparità tra le legislazioni nazionali concernenti la valutazione della sicurezza e l’autorizzazione dei nuovi alimenti ostacolano la libera circolazione degli alimenti, creando incertezza giuridica e condizioni di concorrenza sleale.

Da qui la decisione di accentrare, essenzialmente in capo alla Commissione UE, la procedura per autorizzare l’immissione sul mercato di un nuovo alimento.

L’ottavo considerando (la coincidenza di posizione con l’ottava piaga è un caso, ovviamente) afferma che “è opportuno rivedere, chiarire ed aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti”.

Il quindicesimo considerando prevede che l’immissione sul mercato dell’Unione di alimenti tradizionali da paesi terzi dovrebbe essere agevolata, in presenza di una storia di uso sicuro come alimento. Tali alimenti dovrebbero essere stati consumati in almeno un paese terzo per almeno 25 anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone.

Il ventesimo considerando afferma che i nuovi alimenti dovrebbero essere sicuri e, se la loro sicurezza non può essere valutata e persiste l’incertezza scientifica, è possibile applicare il principio di precauzione.

Il ventitreesimo considerando consiglia di demandare, per fini armonizzativi tra gli Stati membri, all’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA con sede in Parma) la valutazione scientifica del rischio in materia di sicurezza dei nuovi alimenti.

Il trentottesimo considerando delinea lo spazio di competenza residuo degli Stati membri, confinandolo alle sole sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento.

Gli atti esecutivi che renderanno operativo il Regolamento, vengono espressamente demandati alla Commissione.

La normativa sui nuovi alimenti non si applica agli ogm, agli alimenti derivanti da animali clonati e, inoltre, non si applica agli alimenti quando sono usati come enzimi, additivi, aromi e solventi, tutti aspetti disciplinati da apposita normativa specifica.

L’art.3 introduce alcune nuove definizioni, tra le quali:

-”nuovo alimento” è qualunque alimento, non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15/5/1997, che rientri in una delle seguenti categorie: alimenti con struttura molecolare nuova o volutamente modificata; alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe; da minerali; da piante; da animali; da colture cellulari; alimenti risultanti da nuovi processi di produzione; costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

A tal proposito, occorre brevemente considerare che la nanotecnologia è una branca della scienza che studia la materia su scala, per l’appunto, nana, vale a dire inferiore a 100nm e rende possibile la manipolazione, anche di alimenti, a livello molecolare.

Gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità di verificare se l’alimento che intendono immettere sul mercato dell’Unione rientra o meno nell’ambito del regolamento in esame, eventualmente consultando uno Stato membro che, a sua volta, può consultare altri Stati o la Commissione (art.4).

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se un alimento specifico rientra nella definizione di nuovo alimento (art.5).

La Commissione istituisce, inoltre, entro il 1/1/2018, un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati all’immissione sul mercato: solo l’inserimento nell’elenco consente l’effettiva introduzione dell’alimento (art.6).

Devono tuttavia sussistere n.3 condizioni essenziali: a) nessun rischio di sicurezza per la salute umana; b) l’uso dell’alimento non deve indurre in errore i consumatori; c) se l’alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non vi devono essere svantaggi sul piano nutrizionale (art.7).

Il cuore della normativa è invece la procedura di autorizzazione di un nuovo alimento che, come detto, è stata accentrata e contigentata in tempi celeri.

La domanda, con determinate caratteristiche descritte all’art.10 (tra le quali vanno inserite le prove scientifiche sulla sicurezza dell’alimento), deve essere indirizzata alla Commissione che, entro 1 mese dall’accertamento della validità, può richiedere un parere all’EFSA da adottarsi entro 9 mesi.

Entro 7 mesi dalla pubblicazione del parere, la Commissione presenta al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato del nuovo alimento. Tale atto di esecuzione può essere adottato all’esito positivo della procedura di elaborazione del parere da parte del Comitato, secondo quando stabilito all’art.30, paragrafo 3 che rimanda, a sua volta, al Regolamento UE 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Sono previsti, inoltre, canali preferenziali per gli alimenti tradizionali da paesi terzi.

In tal caso, il soggetto richiedente notifica alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo, seguendo le specifiche di cui all’art.14.

La Commissione verifica la validità della notifica ed entro un mese la inoltra agli Stati membri ed all’EFSA che, a loro volta, hanno 4 mesi di tempo per formulare obiezioni motivate relative alla sicurezza.

In assenza di obiezioni motivate, la Commissione adotta i provvedimenti del caso per consentire l’immissione dell’alimento tradizionale.

Altrimenti, in presenza di obiezioni e di apposita domanda da parte del richiedente, si procede ad un’istruttoria che comprende anche gli ulteriori documenti forniti dal richiedente in risposta alle obiezioni mosse.

In tale caso, viene richiesto una nuova valutazione all’EFSA e, entro 3 mesi dalla pubblicazione del parere, se il procedimento è andato a buon fine, la Commissione presenta al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato del nuovo alimento (art.18).

Il Regolamento, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si applica a partire dal 1/1/2018, ed alla Commissione, come detto, è demandata l’adozione degli atti esecutivi che renderanno del tutto operativa la nuova normativa.

Insomma, non manca molto, e poi, arriverà anche il momento delle cavallette.

Nessuna paura, però: come dice Bob Dylan in Day Of The Locusts “And the locusts sang off in the distance / Yeah, the locusts sang such a sweet melody / Oh, the locusts sang off in the distance / Yeah, the locusts sang and they were singing for me”.