Blog

POLIZZA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La Legge n.213/2023 art.1 commi da 101 a 112, pone a carico delle imprese tenute all’iscrizione nel registro imprese l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Non sono previste ulteriori sanzioni per la mancata stipula.

Il Decreto Legge n.155/2024 convertito con modificazioni dalla L.189/2024 all’art.1 bis, comma 2, ha fornito interpretazione autentica della L.213/2023 stabilendo che i beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile sono quelli “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Devono pertanto intendersi ricompresi anche i beni di proprietà di terzi soggetti.

Aggiunge inoltre la normativa in esame che, “Qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della L.213/2023, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al terzo periodo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’art.1891 c.4 codice civile”.

Il Decreto Ministero Economia e Finanze n.18 del 30/1/2025 ha previsto le modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, stabilendo in particolare all’art.1 comma 3 che la polizza non copre i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.

In pratica, se l’impresa volesse coprire anche il rischio di danni verso terzi dovrebbe stipulare una polizza ulteriore.

Il Decreto Legge n.39 del 31/3/2025 convertito con modificazione dalla L.27/5/2025 n.78 ha prorogato il termine per stipulare la polizza come segue:

a) per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025.

Il termine originario del 31/3/2025 previsto dalla L.213 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775.

Risultano inoltre fondamentali le risposte alle domande frequenti (FAQ) presenti sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy in relazione alle polizze catastrofali. Ecco il link:

https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-

In particolare si segnala la risposta alla domanda 1 :Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Di utilità risultano inoltre le indicazioni fornite da ANIA, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici in relazione alle polizze catastrofi naturali per le imprese.

Ecco il link:

https://www.ania.it/polizza-cat-nat-per-le-imprese?

In particolare, è considerata grande impresa quella che supera almeno due dei seguenti criteri dimensionali: Occupati ≥250; Fatturato > 50 milioni di euro; Totale di bilancio > 25 milioni di euro

Alla domanda: BENI IN LEASING E NOLEGGIO, A CHI SPETTA L’OBBLIGO DI COPERTURA? L’ANIA risponde così: Come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n.189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

N.B.: il decreto catastrofi convertito in legge ad aprile 2025 ha chiarito che nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest’ultimo sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Inoltre, l’imprenditore avrà privilegio rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore.

Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

Si noti, infine, che secondo ANIA, in base alla relazione illustrativa del DM. 18 del 2025, le cosiddette bombe d’acqua non sono incluse tra gli eventi che costituiscono “alluvione, inondazione edesondazione”. Pertanto tale specifico rischio è escluso dalla copertura da eventi calamitosi e catastrofali ma, su base volontaria, può essere coperto dall’impresa con apposita estensione del rischio di polizza da trattare con la compagnia assicurativa.

***

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per capire bene su chi ricade l’ obbligo di stipula della polizza nel caso in cui il proprietario e il conduttore siano entrambi soggetti con obbligo di iscrizione al registro imprese e non vi sia alcun accordo contrattuale in tal senso), ritengo che:

-in pendenza di contratto di locazione, è il conduttore che deve stipulare la polizza comprendendo anche i beni di proprietà di terzi, utilizzati però dalla predetta impresa conduttrice;

-la conseguenza della mancata stipula è quella prevista dalla normativa;

-se non è previsto contrattualmente, la mancata stipula della polizza a copertura dei beni non vale come inadempimento contrattuale al contratto di affitto;

-in caso di mancata stipula da parte del conduttore, il proprietario in via prudenziale deve assicurare i beni di sua proprietà (es. i muri)

-terminato il contratto di locazione, è il proprietario ritornato nel possesso dei beni a dover stipulare la polizza a copertura dei rischi;

-in caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che si sarà assicurato potrà in qualche modo spalmare il costo della polizza sul canone, ma il conduttore sarà comunque tenuto ad assicurare i propri beni di impresa diversi da quelli del proprietario;

-in mancanza di stipula, al di là della sanzione prevista dalla normativa speciale, ciascuna impresa, che sia locatrice o conduttrice, risponderà dei danni cagionati dai propri beni e dovrà sostenere direttamente i costi di ripristino in base al principio res perit domino, vale a dire che il danno derivante dal perimento di una cosa deve essere sopportato dal proprietario.