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TRIBUNALE DI AREZZO, SENTENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025: ANNULLABILE L’ACCORDO DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA PER ERRORE SULLA QUOTA

L’accordo di reintegra della legittima è annullabile per errore sulla quota.

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n.566 19/09/2025 (reperibile anche su banca dati di merito) ha annullato l’accordo stipulato tra coeredi per reintegrare la quota di legittima a causa dell’errore essenziale di diritto nella determinazione della quota di riserva.

I fatti di causa

Due fratelli nel novembre del 2022 hanno sottoscritto una “scrittura privata di reintegra di legittima” con cui la sorella, beneficiaria di una importante donazione immobiliare effettuata dal padre in vita, riconosceva al fratello una reintegra nella quota asseritamente lesa. In particolare, nell’accordo le parti facevano espressamente riferimento al diritto del fratello leso ad ottenere la quota di riserva quantificata nella misura di un mezzo dell’asse ereditario richiamando espressamente il disposto dell’art. 566 c.c.

In base all’accordo, le parti (di cui solo il fratello rappresentato da un legale) avrebbero dovuto perfezionare l’accordo mediante atto notarile. Tuttavia la sorella, convocata dal notaio, eccepiva l’invalidità dell’atto sostenendo che vi fosse un errore nella determinazione della quota di legittima, tesi sostenuta anche in giudizio quando il fratello la conveniva avanti al Tribunale per ottenere una sentenza costitutiva ex art.2932 c.c.

La qualificazione dell’atto impugnato: accordo di reintegra o transazione divisoria?

Il primo passaggio fondamentale di questa articolata sentenza è la qualificazione dell’accordo come accordo di reintegra (e quindi impugnabile per errore) e non come transazione divisoria che, come noto, non è suscettibile di annullamento per errore di diritto.

Il Tribunale ha escluso che si trattasse di una transazione divisoria sia sulla base di dati formali (ossia il riferimento espresso nel testo alla volontà chiara di reintegrare la legittima) sia sulla base di dati sostanziali ossia la mancanza della volontà di sciogliere la comunione ereditaria (elemento costitutivo della transazione divisoria ed assente nel caso di specie visto che i beni oggetto dell’accordo non erano caduti in comunione ereditaria essendo già stati donati in vita alla sorella e quindi di esclusiva proprietà di quest’ultima) e la mancanza delle reciproche concessioni tra le parti che sono un elemento essenziale della transazione ex art. 1965 c.c.

La scrittura è stata quindi qualificata come accordo di reintegrazione della legittima, ossia un negozio attraverso il quale il legittimario ottiene la reintegrazione della quota lesa, senza esperire l’azione giudiziale di riduzione. La ratio di tale interpretazione va ricercata nell’ordinanza n. 1141/2019 della Corte di Cassazione con cui si chiarisce che tali accordi hanno natura meramente ricognitiva e non transattiva.


Annullamento per errore di diritto sulla quota di legittima

Per il Tribunale risulta evidente l’errore di diritto visto che nel testo dell’accordo per determinare la quota di legittima viene richiamato l’art. 566 c.c. – norma relativa alla successione legittima tra figli – anziché all’art. 537 c.c., che disciplina la quota di riserva spettante ai legittimari.

Nel caso concreto la quota di legittima del figlio, in presenza di due figli e in assenza di coniuge, è pari a un terzo dell’asse, mentre l’accordo la indicava in un mezzo, facendo riferimento ad una norma non pertinente.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente un errore di diritto oggettivo e documentale, risultante direttamente dal testo contrattuale.

Essenzialità e riconoscibilità dell’errore

Il Tribunale ha poi accertato la sussistenza dei requisiti dell’errore affinché lo stesso sia idoneo ad inficiare l’accordo, ossia ai sensi degli art.1428 e 1429 cc l’errore era essenziale, poiché la determinazione della quota di legittima costituiva la ragione principale dell’accordo; e riconoscibile, in quanto risultava dal contenuto dell’atto e dal richiamo normativo errato.

Il giudice evidenzia inoltre che, anche nell’ipotesi in cui l’altro contraente fosse incorso nel medesimo errore, il contratto sarebbe comunque annullabile, in quanto errore comune.






Questa sentenza evidenzia come sia importante rivolgersi ai professionisti qualificati in materia di successione in quanto la determinazione della quota di riserva deve avvenire con rigoroso riferimento alla disciplina codicistica potendo l’errore di diritto determinare l’annullamento dell’atto.