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TASSAZIONE DEGLI ACCORDI DI REINTEGRA DELLA LEGITTIMA




Può succedere che all’apertura di una successione uno o più coeredi lamentino che le disposizioni testamentarie o gli atti dispositivi posti in essere in vita dal de cuius in favore di altri coeredi o terzi siano lesivi della propria quota di legittima. Qualora si trovi un accordo sulla reintegra della quota di legittima, è importante sapere come tale accordo viene tassato posto che la tassazione può essere tale da incidere sulla convenienza dell’operazione.




In particolare si pone il problema se l’accordo debba essere assoggettato ad imposta di registro, ritenendolo assimilabile ad una transazione tra vivi, oppure se possa essere applicata la norma sulle imposte sulle successioni per gli accordi risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata con conseguente applicazione di franchigia ed astratta neutralità fiscale dell’accordo. La differenza non è banale.

Per capire quindi quale regime fiscale si applica, si deve valutare il contenuto concreto dell’atto. Qualora l’accordo abbia natura meramente ricognitiva dell’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e sia diretto al ripristino della posizione successoria del soggetto leso reintegrandolo dei diritti lesi in conformità alla legge, l’accordo deve essere sottoposto all’imposta sulle successioni.

In presenza di accordi che non siano semplicemente ricognitivi dell’inefficacia delle disposizioni testamentarie ma modificano negozialmente l’assetto ereditario oltre la reintegrazione, concretando effetti traslativi tra vivi e configurabili come vere transazioni, si deve applicare l’imposta di registro secondo le regole ordinarie.

Oltre a tale aspetto, sarà importante valutare la necessità di cristallizzare o meno l’accordo con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con conseguente necessità o meno di integrare/modificare la dichiarazione di successione eventualmente già depositata. L’assistenza di professionisti qualificati diventa dirimente per una corretta pianificazione tributaria.