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QUALE REGIME FISCALE PER IL SEQUESTRO CONVENZIONALE? I DUBBI DEL CONTRIBUENTE

Il caso di specie: Tizio erede testamentario accetta l’eredità del de cuius. Dopo l’accettazione dell’eredità e conseguente dichiarazione di successione, gli eredi legittimi impugnano il testamento invocandone l’apocrifia e chiedendo il sequestro del patrimonio ereditario. Le parti, nelle more del processo, stipulano un contratto di sequestro convenzionale avente ad oggetto il patrimonio ereditario.
Il problema, di evidente rilievo, riguarda l’individuazione del regime fiscale a cui assoggettare il reddito generato dal patrimonio sequestrato. Infatti nel TUIR non è regolata l’ipotesi in cui il reddito sia generato da beni assoggettati a sequestro convenzionale individuando, ad esempio, il soggetto passivo di imposta e le modalità di calcolo delle imposte qualora il patrimonio sia confluito in quello di terzi (come nel caso in esame); né viene disciplinata l’ipotesi in cui sia contestata la titolarità del patrimonio assoggettato a sequestro convenzionale, né quella in cui a seguito di sentenza venga modificata la titolarità del patrimonio assoggettato a sequestro (specificando quale sia l’esito delle imposte nelle more versate e la decorrenza del termine di decadenza per eventuali istanze di rimborso). Inoltre l’ipotesi in esame non è neppure ricompresa tra quelle che danno diritto a tassazione separata.
Nell’interpello presentato il contribuente, rappresentato da questo Studio, ha sostenuto che per permettere una separazione del patrimonio ereditario da quello proprio, il sequestro potrebbe essere equiparato ad una eredità giacente generante un reddito autonomo: solo in questo modo l’erede testamentario non godrebbe del reddito generato dall’eredità (in quanto assoggettato a sequestro convenzionale) ma non ne sopporterebbe i costi (ossia le imposte) e quindi non sarebbe tenuto a versare delle imposte sul reddito generato da tale patrimonio che, invece, verrebbe tassato separatamente.
A sostegno di tale interpretazione è stata posta la circolare Ministero Finanze n.156/e del 7/8/2000 che tratta del sequestro anti mafia, nonché risoluzione AE n.62 del 27/3/2007 dove si tratta di sequestro giudiziario in cui il sequestro è equiparato all’eredità giacente (benché nelle fonti citate non si trattasse di sequestro convenzionale, è stato comunque ritenuto applicabile anche a questo l’equiparazione con l’eredità giacente, la ratio giuridica del sequestro convenzionale è la medesima: separazione del patrimonio e indisponibilità da parte del titolare).
In questo modo, attraverso l’equiparazione del sequestro convenzionale con l’eredità giacente, i sequestratari potranno segnalere la presenza del sequestro all’AE curando gli adempimento come la dichiarazione dei redditi (vds art.5 ter DPR 322/98), mentre il reddito generato dall’eredità assoggettata a sequestro convenzionale andrà trattato ex art 187 TUIR, e quindi tassato separatamente e provvisoriamente in capo al sequestro che, assume una sorta di soggettività fiscale.
All’esito della causa che deciderà sulla autenticità del testamento, con l’individuazione del titolare dei beni (individuazione che ha efficacia ex tunc poiché lo status di erede legittimo o testamentario verrà accertato con efficacia a decorrere dall’apertura della successione) e quindi del titolare del reddito scaturente, l’Amministrazione procederà al ricalcolo del reddito in capo al reale titolare che verrà tassato con tassazione separata ai sensi dell’art.17 TUIR.
In questo modo, nelle more della causa di merito, le imposte generate dal patrimonio sequestrato saranno pagate direttamente dai sequestratari con il patrimonio ereditario e, successivamente, chi sarà ritenuto erede all’esito del procedimento di merito, procederà a versare le eventuali imposte superiori che dovessero essere richieste dall’AE.
B) Con riferimento alle imposte sui redditi versate dall’esponente nella sua qualità di erede testamentario fino a quando i sequestratari non abbiano segnalato la presenza del sequestro all’AE ai sensi dell’art.5 DPR 322/98, l’esponente ha ritenuto che in ipotesi di declaratoria di nullità del testamento olografo, le somme da questi versate a titolo di imposte difficilmente potranno essere opposte in compensazione da coloro che siano dichiarati eredi legittimi nel procedimento di merito. Il ricorrente ritiene che una volta effettuata la comunicazione del sequestro all’AE ai sensi dell’art.5 DPR 322/98 da parte dei sequestratari, potrà chiedere il rimborso delle somme versate sul differenziale del reddito generato dalla parte di patrimonio introitata in qualità di erede testamentario. Il termine per il rimborso decorrerà o dalla presentazione della presentazione del ravvedimento da parte dei sequestratari (che a seguito della dichiarazione ex art.5 DPR 322/98, provvedano a regolarizzare la posizione contributiva a partire dalla sottoscrizione del contratto di sequestro) ovvero dalla sentenza che definisce il procedimento n.18238/12R.G. Trib. Bologna.