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ANNULLABILITA’ DELLA FIDEIUSSIONE

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.752/2020, accogliendo l’appello proposto dallo Studio, ha riconosciuto che la polizza fideiussioria sottoscritta dall’amministratore di una s.r.l. in favore di società terza (con cui non esistono rapporti di gruppo) può essere annullabile sia in quanto contratto concluso da soggetto in conflitto di interessi sia in quanto atto modificativo dell’oggetto sociale e pertanto necessitante della preventiva delibera societaria.

Naturalmente è imprescindibile ricostruire i fatti: la società Alfa S.p.A. conclude nel 2005 un polizza fideiussoria per un importo di circa tre milioni di euro a favore del Comune Delta a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad una convenzione urbanistico-edizia, prevedendo un premio annuo nonché l’obbligo di pagare i supplementi di premio per le eventuali successive proroghe semestrali.

In pari data, la società Beta S.r.l. sottoscrive una “appendice di coobbligazione”, con cui la società Beta assume, in via solidale tutte le obbligazioni previste dalla polizza fideiussoria a carico Alfa S.p.a.

Nel 2008 Gamma S.p.a., originariamente socia unica sia di Alfa S.p.a. che di Beta s.r.l., incorpora Alfa S.p.a. e, successivamente, nel 2017 presenta domanda di concordato preventivo che viene omologato.

Dal 2013 non sono più stati pagati i premi per le proroghe semestrali previste dai suddetti contratti e solo nel 2018 l’assicurazione si rivolge a Beta S.r.l. chiedendo il pagamento dei premi di polizza fino a quel momento sempre richiesti esclusivamente alla Alfa poi incorporate in Gamma.

La Corte di Appello di Milano, accogliendo integralmente quanto prospettato dall’appellante , riformando La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha dichiarato l’annullabilità del contratto di coobbligazione ex art. 1442 c. 4 c.c. per conflitto di interessi ex art. 2473 ter c.c.

Chiarito preliminarmente che nel caso in cui la parte interessata sia convenuta per l’esecuzione del contratto, l’eccezione di annullabilità può sempre essere opposta ai sensi dell’art. 1442 c. 4 c.c., anche se è prescritta l’azione per farla valere, la Corte di Appello di Milano ha rilevato la sussistenza nel caso di specie del conflitto di interessi valutando i seguenti elementi:

1- coincidenza, al momento della sottoscrizione del contratto di coobbligazione, in capo all’amministratore di Beta della carica di vice presidente del consiglio di amministrazione di Alfa;

2- totale assenza in capo a Beta di qualsivoglia interesse a prestare una garanzia personale per obbligazioni assunte da Alfa s.p.a.;

3- evidente svantaggio in capo a Beta derivante dalla sottoscrizione del contratto. A Beta, infatti, sono derivati esclusivamente dei potenziali costi (consistenti non solo nei premi di polizza ma soprattutto nell’importo della garanzia per oltre tre milioni di euro per il caso in cui l’assicurazione fosse stata escussa dal beneficiario della garanzia) senza conseguire, come contropartita, nessun vantaggio, posto che la polizza fideiussoria in questione era stipulata nell’esclusivo interesse di Alfa che, invece, da un lato, con la prestazione della garanzia, aveva ottenuto dal beneficiario l’autorizzazione ad eseguire il progetto, e dall’altro lato, grazie alla stipulazione dell’appendice di coobbligazione da parte di Beta aveva ottenuto dall’assicurazione la possibilità di accedere all’indispensabile garanzia o, più verosimilmente, di accedervi ad un prezzo più favorevole;

4-il rischio spropositato ed ingiustificato assunto da Beta con la stipulazione dell’appendice di coobbligazione valutato sulla base dei ricavi e degli utili conseguiti nell’anno della sottoscrizione della fideiussione;

5- totale assenza di vantaggio in capo a Beta anche a livello di “rivalutazione della partecipazione”: poiché Beta non deteneva alcuna partecipazione sociale in Alfa s.p.a., non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall’eventuale aumento di valore delle quote di tale società, conseguenti alla positiva conclusione dell’affare garantito dalla polizza in questione.

Valutati questi elementi di fatto, la Corte di Appello ha ritenuto esistente il conflitto di interessi che, se anche non effettivamente conosciuto dall’assicurazione, “era però certamente da questa riconoscibile, in quanto nel registro delle imprese figuravano chiaramente le cariche sociali” ricoperte dall’amministratore di entrambe le società.

La Corte di Appello ha inoltre accolto la domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia o invalidità della stipulazione della coobbligazione poiché sottoscritta con eccesso di rappresentanza in contrasto con la previsione di cui all’art. 2479 c.2 n.5) c.c.

Come noto, l’art. 2479 c. 2 n. 5 c.c attribuisce alla competenza esclusiva dei soci della società a responsabilità limitata la decisione, da assumere con delibera assembleare, “di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo e, secondo la Corte di Appello di Milano “tale norma non può che essere interpretata nel senso che l’organo amministrativo non può intraprendere operazioni che siano sostanzialmente incompatibili con l’oggetto sociale, dato che siffatte operazioni, qualora compiute, certamente ne provocherebbero una modificazione e pertanto possono essere deliberate solo dall’assemblea dei soci”.

La Corte di Appello di Milano abbraccia la tesi propugnata dalla migliore dottrina e dalla Corte di Cassazione, secondo la quale tale “riserva di competenza dell’assemblea configura un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, come tale opponibile in via generale ai terzi e che determina la completa inefficacia degli atti compiuti dagli amministratori, in violazione di tale limite, trattandosi di atti compiuti da rappresentante senza poteri”.

Naturalmente per giungere a tale risultato, la Corte ha vagliato attentamente gli elementi di fatti portati alla sua attenzione e, nello specifico, ha ritenuto che l’oggetto sociale di Beta, contenuto nello statuto e pubblicato nel registro delle imprese, risultava estraneo alla garanzia prestata ed escludeva espressamente la prestazione di garanzie personali, dato che certamente non poteva essere sottovalutato ai fini della decisione.

Quindi, visto che la stipulazione dell’appendice di coobbligazione oggetto della controversa non è stata deliberata dall’assemblea dei soci, pur integrando un’operazione sostanzialmente estranea all’oggetto sociale, ma è stata conclusa direttamente dall’amministratore unico, il contratto in questione concluso deve ritenersi inefficace, nei confronti della rappresentata Beta essendo stato concluso da un rappresentante senza potere (l’allora amministratore unico di Beta) e pertanto Beta non è tenuta a pagare i premi previsti dal contratto in questione.