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SEPARAZIONE E DIVORZIO RADICATI IN PAESI DIVERSI: LITISPENDENZA INTERNAZIONALE

Si riporta la massima dell’ordinanza emessa dal Tribunale Milano, sez. IX civ., in data 24 febbraio 2017 (consultabile su www.ilcaso.it) secondo la quale, nella determinazione della sussistenza della litispendenza in materia matrimoniale, ciò che rileva non è l’identità di causa e oggetto delle domande proposte alle autorità giurisdizionali competenti nei rispettivi paesi di provenienza dei coniugi.

Il principio affermato dal Tribunale di Milano è di estremo interesse.

Il caso affrontato è quello di una coppia in cui la moglie, convenuta in Italia per il procedimento di separazione personale tra i coniugi, aveva sollevato l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano in quanto la stessa aveva depositato preventivamente nel proprio paese (Regno Unito) autonoma domanda di divorzio (divorce petition), chiedendo comunque la sospensione del procedimento di separazione italiana invocando l’art.19 del Regolamento UE 2201/2003.

Secondo l’art.19 Reg. 2201/2003 I paragrafo (“Litispendenza e connessione”) “qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita”.

Poiché, come noto, nel nostro ordinamento, separazione e divorzio non hanno medesimo petitum, non danno luogo ad alcun rapporto di litispendenza o di continenza (Cassazione Civile Sez. Unite n.10935/1995) ma la più di connessione, sorge il problema della possibilità di applicare o meno il disposto di cui all’art. 19 Reg. 2201/2003 .

Secondo una interpretazione più rigida, l’articolo in questione dovrebbe applicarsi solo a domande aventi medesimo oggetto e medesimo titolo, mentre secondo altra interpretazione, l’art.19 Reg.2201/2003 troverebbe applicazione anche ai casi di domande che, pur non avendo medesimo titolo e medesimo oggetto, hanno comunque caratteri di “connessione”, come appunto nel caso deciso dal Tribunale di Milano. Il Tribunale giunge a tale soluzione anche in considerazione del fatto che solo nel II paragrafo dell’art.19 Reg.2201/2003 (che riguarda domande sulla responsabilità genitoriale) è espressamente previsto che la sua applicazione è subordinata all’identità di oggetto e causa delle azioni proposte.

In applicazione di ciò, il Tribunale di Milano ha affermato che può esservi litispendenza internazionale sia quando siano presentati davanti a due autorità giurisdizionali diverse due domande di divorzio, sia -come nel caso esaminato- quando siano presentate una domanda di separazione e una di divorzio.