SOCIETA’ BENEFIT

Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori e… di seguaci del beneficio comune?

Le legge di stabilità 2016 (L.208 del 2015), all’art.1 commi 376-384, introduce nell’ordinamento italiano il modello, già in uso negli Stati Uniti, delle società benefit, vale a dire di società “che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per questi ultimi, si deve intendere il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Tali finalità di beneficio devono essere espressamente indicate nell’oggetto sociale della società e possono essere perseguite da tutti i modelli societari di cui al libro V, titoli V e Vi del codice civile (semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, per azioni, a responsabilità limitata, cooperative).

Il perseguimento delle finalità di beneficio per le società già costituite deve invece essere preceduto da adeguate modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto.

Allo stato non pare vi siano incentivi particolari (es. fiscali) per il perseguimento di finalità di beneficio comune, se non quello, indiretto, ma potenzialmente importante, di tipo pubblicitario: la società benefit, infatti, può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o l’abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (ad es. inserzioni pubblicitarie).

La normativa prescrive che la società benefit debba essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci (il “classico” lucro) con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. L’inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, con conseguente loro responsabilità.

A tal proposito, sarà interessante verificare l’applicazione giurisprudenziale di tale principio per comprendere verso quali soggetti diventano responsabili gli amministratori inadempimenti: i soli soci o anche i terzi appartenenti alle categorie specificate (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile) ? Nel primo caso si tratterebbe, forse, di una limitazione eccessiva della responsabilità tenuto conto dell’obiettivo di perseguimento del beneficio comune inserito espressamente nell’oggetto sociale o nello statuto; nel secondo caso si verificherebbe, probabilmente, una estensione eccessiva dei soggetti che potrebbero lamentare un danno nei confronti dell’amministratore. Nulla dice, sul punto, la Legge, che richiama “quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori” senza affrontare in modo preciso il problema.

Il perseguimento di una finalità di beneficio comune non può essere solo sbandierato a fini di marketing: la società benefit dovrà redigere ogni anno una relazione pubblica (elaborata secondo aree e standard di valutazione prefissati, credibili e trasparenti) concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: “a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell’impatto generato …; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”.

Inoltre, è previsto in modo espresso che la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Difficile comprendere, ad oggi, se la società benefit sia un’opportunità o un terreno minato.

Zero benefici fiscali, ampliamento dell’area responsabilità degli amministratori, valutazione del reale perseguimento degli obiettivi demandata al Giudice (come altrimenti dirimere contenziosi sul punto?) con possibile ingerenza di fatto dell’Autorità Giudiziaria sull’attività di impresa.

Dall’altro lato, vi è da sottolineare che, in attesa del decreto legislativo che disciplinerà il c.d. “terzo settore” sulla base della recente L.106 del 2016, ed in attesa di conoscere quali incentivi verranno ad esso accordati, vi è un rischio di sovrapposizione tra la società benefit e l’impresa sociale di cui all’ultima disciplina citata, con ago della bilancia pesantemente rivolto verso la società benefit.

Di fatti, la Legge citata ha definito Terzo settore “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che … promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” e “impresa sociale” l’organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità perseguite dagli enti del Terzo settore, destinando i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

Se queste sono le definizioni, in attesa di conoscere quali vantaggi avranno queste formazioni sociali, non vi è chi non veda come sia più appetibile per un potenziale investitore la società benefit, in grado di consentire ai soci di dividersi gli utili (cosa impensabile per un’impresa sociale) mantenendo l’odore di santità derivante dal perseguimento delle finalità sociali in modo responsabile, trasparente, sostenibile.