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SOTTOSCRIZIONE DI FIDEIUSSIONE QUALE ATTO ECCEDENTE L’OGGETTO SOCIALE.

La vicenda, decisa dalla Cassazione con sentenza n.23085/2014, è quella di una s.r.l. a ristretta base sociale (due fratelli) in cui uno dei due soci, nella sua veste di amministratore unico ed eccedendo l’oggetto sociale, aveva sottoscritto in nome della società una fideiussione in favore dell’altro socio. Da tali circostanze discendeva che era stato acquisito il consenso dell’intera compagine societaria al rilascio della fideiussione che, pertanto, benché fosse atto eccedente l’oggetto sociale, doveva ritenersi opponibile alla società. Inoltre, si riteneva che (vigente l’art.2384 -2384 bis c.c. ante riforma) l’inerenza dell’atto all’oggetto sociale doveva essere valutata secondo il criterio della “strumentalità diretta o indiretta rispetto all’attività economica costituente tale oggetto” e, nel caso di specie, nell’oggetto sociale della società garante c’era la gestione di immobili e, pertanto, la concessione di una garanzia per il puntuale pagamento dei canoni di locazione da parte di un socio poteva ritenersi attività strumentale all’attività economica svolta dalla società medesima.

La Cassazione, precisato che il problema della pertinenza dell’atto degli amministratori all’oggetto sociale non è più attuale a seguito della riforma di cui al D.Lgs.6/2003 che ha modificato l’art.2384 c.c. ed ha abrogato l’art.2384 bis c.c., ha specificato che “il criterio da seguire, nella verifica della pertinenza imposta dall’art.2384 c.c. vecchio testo, è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale inteso come specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio delle società: occorre cioè un collegamento tra l’atto e l’attività concordata come oggetto sociale, mentre non sono sufficienti né l’astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere, né la conformità dell’atto all’interesse della società“. Infatti l’elencazione degli atti inserita nello statuto non può considerarsi esaustiva, vista la serie astrattamente infinita di atti naturalmente funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale; e inoltre gli amministratori dovevano perseguire l’interesse sociale operando esclusivamente nel settore scelto a monte dai soci nell’atto costitutivo.

Ulteriormente chiarisce la Cassazione che “l’interesse di cui si parla a proposito del collegamento in questione, invero, è inteso in senso obbiettivo, vale come parametro astratto di riferimento per l’individuazione del nesso di funzionalità tra l’atto e l’oggetto sociale, non si identifica con l’interesse in concreto della società, né tantomeno con la convenienza in concreto dell’atto: aspetti, questi, che per quanto decisivi agli effetti di altre norme, come quelle sulla trasparenza dell’agire degli amministratori (art.2391 c.c., vecchio e nuovo testo) e la loro responsabilità – sono irrilevanti ai fini della determinazione del limite oggettivo del potere di rappresentanza” degli amministratori. Secondo la Cassazione sono irrilevanti le valutazioni fatte in concreto dagli amministratori (se abbiano o meno perseguito l’utilità sociale o interessi ad essa estranei o addirittura contrastanti, elementi da valutare ai fini della trasparenza della loro condotta o della loro responsabilità), ciò che conta per qualificare l’atto come rientrante nell’oggetto sociale è valutare “se e in quanto, per il suo contenuto e le sue circostanze che lo accompagnano, potrebbe in astratto essere finalizzato -secondo la logica dell’interesse, che presiede all’agire economico – all’attività svolta dalla società nello specifico settore statutariamente definito (costituente, appunto, l’oggetto sociale).

Essendo intervenuta la modifica dell’art.2384 c.c. che espressamente prevede in capo agli amministratori un potere di rappresentanza generale, il piano di valutazione di un atto astrattamente non rientrante nell’oggetto sociale non è più quello dell’opponibilità dell’atto alla società quanto quello della trasparenza e responsabilità degli amministratori.