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Sulla responsabilità degli amministratori della controllante per gli atti compiuti dagli amministratori della controllata. Lo scoglio della prova

Ancora una sentenza del Tribunale di Milano (n.316/2016 reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it) che affronta il problema della responsabilità degli amministratori della società controllante, declinata nel senso della possibilità di configurare in capo agli amministratori della controllante una responsabilità per condotte dannose poste in essere dagli amministratori della società controllata.

Nel caso concreto, la socia di minoranza della società controllante ha proposto azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2393 bis c.c. nei confronti degli amministratori della società (ossia la società controllante medesima) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivante da loro mala gestio delle società controllate.

I fatti in estrema sintesi. Le plurime condotte di mala gestio addebitate dall’attrice a vario titolo agli amministratori consistevano in:

-omesso rilievo delle perdite della controllata con conseguente insolvenza della stessa e successiva procedura di insolvenza e liquidazione. Di fatto ciò aveva comportato la perdita della controllata e quindi di un asset della controllante;

-allungamento della catena di controllo a seguito della cessione da parte di una controllata della propria attività ad una nuova sub-controllata;

-costi consulenziali ingiustificabili;

-mancato perfezionamento dell’aumento di capitale deliberato. Questa omissione avrebbe ingenerato la necessità di reperire mezzi alternativi di finanziamento attraverso la vendita di asset strategici, circostanza che avrebbe impoverito il gruppo e quindi la controllante;

-propalazione di informazioni ingannevoli che avevano causato un danno, quanto meno di immagine, al gruppo.

Il Tribunale di Milano, che ha rigettato integralmente la domanda attorea, ha preliminarmente affermato il principio secondo il quale l’oggetto dell’azione sociale di responsabilità ex art.2393 bis c.c. del socio di minoranza contro gli amministratori deve essere circoscritto all’attività di gestione posta in essere da questi nella loro qualità di amministratori della società convenuta, “potendosi estendere all’attività di gestione delle controllate solo a precise condizioni“.

Secondo il Tribunale di Milano potrebbe configurarsi in capo agli amministratori della controllante un profilo di responsabilità per atti compiuti dagli amministratori della controllata solo in presenza di:

-specifica individuazione delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante incidenti sulla sfera delle controllate (i.e. direttive e/o attività di influenza);

-puntuale indicazione dei doveri gestori violati da tali condotte e del loro preciso fondamento;

-individuazione del danno subito dalle controllate per effetto delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante e soprattutto puntuale ricostruzione e specificazione degli effetti pregiudizievoli che si sono riprodotti sul patrimonio della controllante in conseguenza del danno patito dalle controllate, posto che l’azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. richiede la sussistenza di un danno diretto per la società nell’interesse della quale si agisce;

-nesso di causalità tra inadempimento, danno per la controllata e danno per la controllante“.

Nel caso concreto il Tribunale ha stigmatizzato come non possa estendersi tout court agli amministratori della controllante la responsabilità per asseriti atti di mala gestio ascrivibili agli amministratori delle controllate “senza individuare alcuna direttiva od influenza da loro (ossia degli amministratori della controllante n.d.r.) sugli organi gestori delle controllate od ipotizzare qualche obbligo di controllo -peraltro dal titolo inespresso- rimasto inadempiuto“, neppure sarà sufficiente invocare genericamente il dovere di diligenza.

E’ evidente, pertanto, che prima l’allegazione delle condotte censurabili nei termini sopra descritti e poi la rigorosa prova delle stesse, oltre alla prova del danno alla controllante e del nesso di causalità, saranno elementi fondamentali di vaglio da parte del giudicante per verificare il fondamento della domanda. Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto non solo che non fossero state allegate le condotte censurabili ma che neppure fosse stata data prova del fondamento della domanda.