L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RIDUZIONE NON PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO AD UN TERMINE EX ART.481 CC
Non è possibile assegnare un termine all’erede pretermesso per esercitare l’azione di riduzione in quanto non può applicarsi in via analogica l’art.481 c.c. in ipotesi diverse da quella di fissazione per il chiamato all’eredità di un termine per l’accettazione dell’eredità.
Secondo quanto dispone l’art.481 c.c. “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare“. E’ chiaramente una norma volta ad eliminare l’incertezza giuridica che si genera quando vi siano chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, possono decidere se accettare o meno l’eredità nel termine decennale.
Si segnala l’ordinanza del Tribunale di Ravenna del 30/04/2026 reperibile su www.giuraemilia.com con cui, accogliendo il ricorso del legittimario pretermesso, è stata riformata l’ordinanza con cui era stato assegnato un termine per accettare l’eredità ovvero per esercitare l’azione di riduzione.
La ragione del rigetto sta nella circostanza, più che granitica per dottrina e giurisprudenza, che il legittimario totalmente pretermesso, proprio a causa di tale esclusione, non acquista né la qualità di erede né quella di chiamato all’eredità, potendo acquisire i propri diritti solo dopo aver esperito -vittoriosamente- l’azione di riduzione o di annullamento del testamento e cioè solo dopo che gli vengono riconosciuti i suoi diritti di legittimario (si veda la Cassazione n.2914 del 7/2/2020 richiamata nel provvedimento medesimo). E’ sempre la Cassazione a ribadire che proprio a causa della mancanza dell’acquisto della qualità di erede in capo al soggetto legittimario pretermesso, lo stesso può validamente proporre l’azione di riduzione senza dover previamente accettare l’eredità con beneficio di inventario o dalla redazione dell’inventario altrimenti richiesti (Cassazione 25441 del 26/10/2017). Pertanto, essendo impossibile equiparare il legittimario pretermesso ai chiamati, non è possibile applicare in via analogica l’art.481 cc poiché “anche a voler ritenere la sussistenza di un’eadem ratio relativa all’esigenza di eliminare l’incertezza relativa all’acquisto dell’eredità, la suddetta norma è chiara nell’attribuire un termine per accettare l’eredità e non per esperire un’azione solo all’esito della quale e, una volta passata in giudicato la decisione di accoglimento, il soggetto pretermesso potrà validamente acquistare la qualità di erede“.
